<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<title>rosavalenti</title>
	<subtitle type="html">
		Riflessioni giuridiche e politiche
	</subtitle>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://rosavalenti.ilcannocchiale.it"/>

  <id>http://rosavalenti.ilcannocchiale.it</id>
  <generator uri="http://www.ilcannocchiale.it/" version="1.0">Glamware 2.0</generator>
  <author>
    <name></name>
    <uri>http://rosavalenti.ilcannocchiale.it</uri>
  </author>
  <updated>2012-05-03T15:16:04Z</updated>

    
      <entry>

        <title type="html"><![CDATA[Amministrazione di sostegno. Caratteri – disciplina normativa di riferimento]]></title>
        <summary type="html">
          <![CDATA[
		  <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Bookman Old Style&quot;,&quot;serif&quot;">La figura dell’amministratore &nbsp;di sostegno è stata introdotta con la legge 9 gennaio 2004 n. 6 agli articoli 404-413 del codice civile.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Bookman Old Style&quot;,&quot;serif&quot;">L’amministratore di sostegno è colui il quale assiste o rappresenta una persona che, per effetto di una menomazione fisica opsichica, sia impossibilitata, anche parzialmente o temporaneamente, a provvedere da sola ai propri interessi. La rappresentanza concerne solo ed esclusivamente il compimento di taluni atti che vengono specificati nel decreto giudiziale, che l’amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del sostenuto (quali ad esempio disdetta di un contratto di affitto, sgombero di un immobile condotto in locazione, etc.). L’istituto <em>de qua </em>può essere utilizzato anche nell’ ipotesi di consenso informato ai trattamenti sanitari terapeutici quando l’avente diritto non è in grado di dare il suo assenso/diniego.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Bookman Old Style&quot;,&quot;serif&quot;">Recente giurisprudenza, ha infatti affermato che “è certamente possibile incaricarel’amministratore di sostegno della rappresentanza dell’amministrato nell’esprimere il “consenso informato”, inteso come consenso espresso rispetto a scelte terapeutiche previa assunzione delle adeguate informazioni sui relativi costi e benefici (..)”. (Trib. Genova, 6 marzo 2009 n. 6058). Ulteriore novità normativa è rappresentata dal fatto che non soltanto una menomazione psichica, ma anche una fisica può dar luogo alla nomina dell’amministratore di sostegno. Di conseguenza può farsi luogo “alla predetta nomina nel caso di soggetti affetti da handicap esclusivamente fisici, e cioè pienamente capaci di intendere e volere, in quanto il perno della suddetta disciplina legislativa (Legge 6/2004) non è l’infermità mentale, ma la privazione totale o parziale di autonomia, ossia della capacità di relazionarsi e di determinarsi, quale ne sia la causa”. (Trib. Modena, 17 maggio 2006). V’è da precisare, altresì, che l’istituto dell’amministrazione di sostegno ben può applicarsi anche a persone anziane, se prive di autonomia nell’espletamento di alcune funzioni che attengono all’ordinaria vita quotidiana. Ebbene specificareche il “sostenuto” non acquista lo status di persona incapace totalmente (interdetto) o parzialmente (inabilitato) poiché ha una impossibilità “parziale o temporanea”, quindi rimane legalmente capace, con esclusione di quegli atti che il giudice ritiene che debbano essere compiuti dall’amministratore di sostegno. Per quanto attiene, invece, alla modalità di scelta dell’amministratore di sostegno, questo può essere designato direttamente dall’ interessato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, in previsione della propria eventuale futura incapacità, in mancanza, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso, in genere la persona stabilmente convivente, coniuge, padre, madre,figlio/a, fratello, sorella, parente entro il quarto grado.&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Bookman Old Style&quot;,&quot;serif&quot;">La competenza perla nomina spetta al giudice tutelare del luogo ove è posta la residenza o ildomicilio del beneficiario. Il giudice provvede con decreto.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Bookman Old Style&quot;,&quot;serif&quot;">Dott.ssa Rosa Valenti</span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><font face="'Bookman Old Style', serif"><br></font></p>            
				]]>
        </summary>

        <id>http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2737546.html</id>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2737546.html"/>
        <published>2012-05-03T12:03:00Z</published>
        <updated>2012-05-03T12:03:00Z</updated>
        
          <author>
            <name>
              rosa valenti
            </name>
          </author>        

          </entry>
      
      <entry>

        <title type="html"><![CDATA[Basta ai finanziamenti erogati dallo Stato. Basta sprechi. E' ora di finirla]]></title>
        <summary type="html">
          <![CDATA[
		  <div style="text-align: justify;">Come è noto i partiti politici per svolgere la loro attività necessitano di una disponibilità economica atta a ricoprire varie spese: elettorali, organizzazione, propaganda, etc. Sulla base delle vicende giudiziarie relative al finanziamento illecito dei partiti, il referendum del 18 aprile 1993 abrogò la L.195/74 (nota come legge Piccoli), che prevedeva un contributo generalizzato e proporzionale da parte dello Stato a tutti i partiti politici. Da ultima, la L. 4/08/2006, n. 248 prevede che "almeno formalmente" i partiti non sono più finanziati dallo Stato, ma ricevono <strong>un rimborso per le spese sostenute durante le campagne elettorali</strong>&nbsp;per le elezioni del Parlamento nazionale, Europeo, dei Consigli regionali e per i <em>referendum.</em>&nbsp;A tale scopo è stato costituito un apposito fondo, il cui ammontare è dato dalla moltiplicazione del numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali della Camera dei Deputati per la cifra di 1 euro. Orbene, le cifre incassate dai partiti politici dai rimborsi sono esorbitanti e non è dato a noi conoscerle, se non quando le vicende giudiziarie mettono in luce episodi di illeciti.</div><div style="text-align: justify;">La mia proposta nel merito è la seguente:</div><div style="text-align: justify;">- Abolizione, (mediante legge ordinaria, decreto legge o referendum) del rimborso ai partiti politici.</div><div style="text-align: justify;">Questi rimborsi costituiscono uno spreco ed uno sperpero di denaro pubblico che potrebbero essere agevolmente impiegati per una equa redistribuzione dei redditi. In un Paese dove c'è un allarme disoccupazione; dove gli italiani non riescono ad arrivare a fine mese;dove è diventato ormai un lusso comprare benzina (2 euro al litro); dove gli italiani non riescono a pagare l'affitto di una casa o estinguere un mutuo, non si capisce perchè devono sostenere gente (soprassedendo il fatto che non è in grado nè di fare politica nè tantomeno prendersi la briga di rappresentare altri) che potrebbe benissimo, visto i loro redditi,&nbsp;<strong>autofinanziarsi</strong>.&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">Sulla base delle considerazioni sopra esposte</div><div style="text-align: justify;">i partiti politici potrebbero "attingere" le risorse, oltre che dalla campagna tesseramento, dalle rendite derivanti dai loro immobili, dalla costituzione di comitati ( come quelli presenti negli U.S.A.) dai benefattori, dalle donazioni, eredità, e simili, come previsto dal codice civile.</div><div style="text-align: justify;">Così finalmente il politicante (finchè non incontro un Politico, degno di essere chiamato tale, lo chiamerò così) in campagna elettorale oltre a metterci la faccia, finalmente ci metterà anche i soldi!.</div><div style="text-align: justify;">Rosa Valenti</div>            
				]]>
        </summary>

        <id>http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2732244.html</id>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2732244.html"/>
        <published>2012-03-26T17:32:00Z</published>
        <updated>2012-03-26T17:32:00Z</updated>
        
          <author>
            <name>
              rosa valenti
            </name>
          </author>        

          </entry>
      
      <entry>

        <title type="html"><![CDATA[Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina. Aspetti generali-Normativa di riferimento]]></title>
        <summary type="html">
          <![CDATA[
		  <div style="text-align: justify;">Il diritto-dovere di cura ed istruzione della prole è previsto sia dalla Costituzione (art. 30) che dal Codice Civile (artt.147 e seguenti).</div><div style="text-align: justify;">Il diritto di mantenere, istruire ed educare la prole non deve mai sfociare nell'abuso dei mezzi di correzione o <em>ius corrigendi</em>, ossia in atti corrispondenti a fattispecie di reato (percosse, limitazioni della libertà personale, offese, etc.).</div><div style="text-align: justify;">L'art. 572 c.p. al primo comma prevede che "chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, ovvero per l'esercizio di una professione o di un'arte,&nbsp;è punito, se dal fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi".</div><div style="text-align: justify;">Il bene giuridico protetto dalla norma è l'incolumità psico-fisica del soggetto leso quindi l'inviolabilità della libertà personale e della manifestazione del pensiero (artt. 13 e 21 della Costituzione).&nbsp;</div><div style="text-align: justify;">La norma usa il termine "chiunque" , tale reato può essere posto in essere solo da alcune persone che hanno nei confronti del soggetto passivo ( o soggetto offeso) una particolare forma di autorità quali genitori/figli; insegnati/alunni; datori di lavoro/apprendisti, etc.</div><div style="text-align: justify;">Il reato è punibile qualora dall'abuso derivi una "malattia del corpo e della mente". L'art. 572 c.p. è frutto di un particolare periodo storico in cui venivano riconosciuti ai genitori, maestri ed educatori &nbsp;la possibilità di educare mediante la violenza, era all'ora in voga il famoso brocardo: <em>"virga atque correctio tributi sapientiam".&nbsp;</em></div><div style="text-align: justify;">Questo <em>modus operandi </em>"sembrerebbe" superato, lasciando il posto a metodi di insegnamento e di educazione basati sul dialogo e sul confronto al fine di garantire lo sviluppo armonioso della personalità del minore, di conseguenza l'uso della violenza non può di certo rispondere all'interesse del minore.</div><div style="text-align: justify;">Rosa Valenti</div>            
				]]>
        </summary>

        <id>http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2730502.html</id>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2730502.html"/>
        <published>2012-03-15T15:32:00Z</published>
        <updated>2012-03-15T15:32:00Z</updated>
        
          <author>
            <name>
              rosa valenti
            </name>
          </author>        

          </entry>
      
      <entry>

        <title type="html"><![CDATA[Sui Lavori Socialmente Utili: caratteristiche - normativa di riferimento - giurisprudenza]]></title>
        <summary type="html">
          <![CDATA[
		  <p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><font face="'Arial Narrow', sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; "><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;">lo Stato, in determinate ipotesi, è solito intervenire con dei meccanismi a sostegno e a tutela del reddito dei lavoratori che per cause a loro non imputabili si trovano privi di lavoro. Si tratta degli ammortizzatori sociali, strumenti che servono per “ammortizzare” una situazione di disagio economico, uno fra tutti è il ricorso, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU), (D.LGS n.81/2000) o delle varie sottospecie ( si pensi ai Cantieri di Servizio). Il rapporto giuridico che si instaura tra la Pubblica Amministrazione e i lavoratori utilizzati in attività socialmente utili non configura un rapporto di lavoro, infatti, i lavoratori ricevono un assegno mensile erogato dall’INPS. Secondo costante giurisprudenza i lavoratori socialmente utili non costituiscono un “servizio effettivo” prestato con rapporto d’impiego, essi, infatti, traggono origine dai motivi assistenziali,danno luogo ad impegni lavorativi precari. (Consiglio di Stato, sent.31/08/2004, n.5726; 30/06/2004, n.4941; 09/06/2004, n. 3637; 24/05/2004, n.3384).I lavoratori socialmente utili, &nbsp;servono a tamponare una situazione di disagio sociale a carattere strettamente temporaneo, tuttavia, il ricorso degli stessi si è reiterato nel tempo, tanto da determinare una crescente precarietà nonché l’illusione in seno ai lavoratori di un possibile inserimento (anche attraverso altri meccanismi) presso gli enti utilizzatori.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; "><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Il legislatore dovrebbe porre in essere una riforma del mercato del lavoro che miri ad abrogare le varie forme di precariato e a creare nuovi posti di lavoro,perché questi strumenti aumentano la spesa pubblica ed incrementano la disoccupazione.<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="line-height: 150%; "><span style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Arial Narrow&quot;,&quot;sans-serif&quot;">RosaValenti<o:p></o:p></span></p><p></p>            
				]]>
        </summary>

        <id>http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2712951.html</id>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2712951.html"/>
        <published>2012-01-03T10:51:00Z</published>
        <updated>2012-01-03T10:51:00Z</updated>
        
          <author>
            <name>
              rosa valenti
            </name>
          </author>        

          </entry>
      
      <entry>

        <title type="html"><![CDATA[AUGURI ITALIA]]></title>
        <summary type="html">
          <![CDATA[
		  <span style="border-collapse: separate; font-family: 'Times New Roman'; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; font-size: medium; "><span style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; "><em><span style="font-size: 12pt; line-height: 18px; color: rgb(192, 0, 0); ">Nel lasciarci alle spalle il 2011, anno “horribilis” dal punto di vista economico, l’augurio che mi auspico per il 2012 è quello di una ripresa economica attraverso un equa redistribuzione dei redditi e delle risorse; il contenimento della spesa pubblica, tale da evitare spinte inflazionistiche, &nbsp;ed infine distribuzione &nbsp;della spesa totale con scelte razionali tra consumi ed investimenti.</span></em></span></span><div><font color="#c00000" face="arial, sans-serif" size="3"><span style="line-height: 18px;"><em>Auguri Italia!</em></span></font></div><div><font color="#c00000" face="arial, sans-serif" size="3"><span style="line-height: 18px;"><em><br></em></span></font></div><div><font color="#c00000" face="arial, sans-serif" size="3"><span style="line-height: 18px;"><em>Rosa Valenti</em></span></font></div>
				]]>
        </summary>

        <id>http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2712945.html</id>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2712945.html"/>
        <published>2011-12-29T17:25:00Z</published>
        <updated>2011-12-29T17:25:00Z</updated>
        
          <author>
            <name>
              rosa valenti
            </name>
          </author>        

          </entry>
      
      <entry>

        <title type="html"><![CDATA[Sull'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L.20 Maggio 1970,n.300)]]></title>
        <summary type="html">
          <![CDATA[
		  <div style="text-align: justify;">Prima di procedere ad un'analisi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, appare utile fornire un quadro analitico delle fasi che precedono l'applicazione della norma <em>de qua</em>.</div><div style="text-align: justify;">La L. 183/2010 "collegato al lavoro" (art.32), ha riformulato i primi due commi dell'art. 6 della L.604/1966, delineando un nuovo sistema di impugnazione da applicare a tutti i casi di invalidità del licenziamento.</div><div style="text-align: justify;">Il lavoratore, nel termine di decadenza di 60 giorni della ricezione della comunicazione dei motivi, se questi non sono contestuali al licenziamento, deve impugnare il licenziamento con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la sua volontà.</div><div style="text-align: justify;">Nella fase giudiziale, qualora il giudice dichiari l'illegittimità del licenziamento dovrà valutare quale forma di tutela applicare, a seconda delle dimensioni dell'azienda, specificamente se applicare la tutela reale (art. 18 Statuto dei Lavoratori) o la tutela obbligatoria (art.8 L. 604/1966). Con quest'ultima forma di tutela il datore di lavoro viene condannato a riassumere il lavoratore entro 3 giorni oppure a risarcire il danno da questi patito, versandogli un'indennità compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La scelta tra riassunzione o indennità spetta al datore.</div><div style="text-align: justify;">Diversamente, allorquando il giudice dichiara inefficace il licenziamento ovvero ne dichiari la nullità ordina al datore di lavoro di reintegrare (riassumere) il lavoratore nel posto di lavoro e liquida, altresì, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonchè al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione.</div><div style="text-align: justify;">Conclusivamente, la scelta operata dall'organo giudicante tra le due forme di tutela (reale ed obbligatoria) tiene conto preliminarmente delle dimensioni aziendali (numero dei dipendenti) difatti se un'azienda occupa più di 15 dipendenti il giudice sarà propenso per l'applicazione della tutela reale, facendo salvo quanto è disposto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.</div><div style="text-align: justify;">Nella temuta ipotesi di modifica dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, se verrà operata a danno dei lavoratore, verrà compromessa la possibilità della reintegrazione e della tutela risarcitoria con tutte le conseguenze di legge.</div><div style="text-align: justify;">Rosa Valenti</div>            
				]]>
        </summary>

        <id>http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2711031.html</id>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2711031.html"/>
        <published>2011-12-22T16:57:00Z</published>
        <updated>2011-12-22T16:57:00Z</updated>
        
          <author>
            <name>
              rosa valenti
            </name>
          </author>        

          </entry>
      
      <entry>

        <title type="html"><![CDATA[Stage ed Apprendistato: possibili strumenti per combattere la disoccupazione giovanile]]></title>
        <summary type="html">
          <![CDATA[
		  <p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><font size="3"><span style="line-height: 18px;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%">I &nbsp;tirocini formativi e di orientamento, &nbsp;comunemente denominati “stage” <strong>(</strong>art. 18&nbsp;L. n. 196 del 1997), costituiscono unottimo strumento&nbsp; per favorire l’ingressodei giovani nel mondo del lavoro, tale strumento opera &nbsp;mediante <em>l’avvicinamentofra mondo dell’istruzione e della formazione e mondo del lavoro</em><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/STAGE%20ED%20APPRENDISTATO.doc#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[1]</span></span><!--[endif]--></span></a>. I tirocini formativi e diorientamento sono definiti come periodi di formazione “<em>on the job</em>”, e si sostanziano in forme di inserimento temporaneo all’interno dell’azienda, senza costituire però dei rapporti di lavoro, con l’obiettivo diconsentire ai soggetti coinvolti di conoscere e di sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e un addestramento pratico direttamente sul luogo di lavoro.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/STAGE%20ED%20APPRENDISTATO.doc#_ftn2" name="_ftnref2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[2]</span></span><!--[endif]--></span></a> &nbsp;Altro strumento di cui le scuole e nello specifico, le istituzioni scolastiche possono avvalersi al fine di formare,e successivamente collocare i giovani lavoratori, è l’apprendistato. Il&nbsp; contratto di apprendistato è disciplinato dalD.Lgs 276/2003 (artt.47-53) si caratterizza per la presenza di un contratto di lavoro subordinato a <em>“contenutoformativo”</em> per cui a fronte della prestazione lavorativa, il datore dilavoro si obbliga a corrispondere all’apprendista, non solo una controprestazione retributiva, ma anche&nbsp;gli insegnamenti necessari al fine del conseguimento di una qualifica professionale , di una qualificazione tecnico – professionale o ancora d ititoli di studio di livello secondario, universitario e specializzazioni.<a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/STAGE%20ED%20APPRENDISTATO.doc#_ftn4" name="_ftnref4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:11.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[4]</span></span><!--[endif]--></span></a>&nbsp;Continua a leggere l'articolo su&nbsp;<a href="http://www.diritto.it/categories/289_diritto-del-lavoro">http://www.diritto.it/categories/289_diritto-del-lavoro</a></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%">&nbsp;Dott.ssa Rosa Valenti<o:p></o:p></span></p><div><!--[if !supportFootnotes]--><br clear="all"><hr align="left" size="1" width="33%"><!--[endif]--><div id="ftn1"><p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/STAGE%20ED%20APPRENDISTATO.doc#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[1]</span></span><!--[endif]--></span></a>Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1-8-2005, n. 2</p></div><div id="ftn2"><p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/STAGE%20ED%20APPRENDISTATO.doc#_ftnref2" name="_ftn2" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[2]</span></span><!--[endif]--></span></a>Min. Lav. risposta ad interpello 3- 10- 2008, n. 44</p></div><div id="ftn3"><p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/STAGE%20ED%20APPRENDISTATO.doc#_ftnref3" name="_ftn3" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[3]</span></span><!--[endif]--></span></a>“<em>Compendio di Diritto del Lavoro”</em>,&nbsp; Gruppo editoriale ESSELIBRI -&nbsp; SIMONE, XV edizione 2011, pagg. 267-268</p></div><div id="ftn4"><p class="MsoFootnoteText"><a href="file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Documenti/STAGE%20ED%20APPRENDISTATO.doc#_ftnref4" name="_ftn4" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><!--[if !supportFootnotes]--><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:IT;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[4]</span></span><!--[endif]--></span></a>Circ. Min. Lav. 40/2004</p></div><div id="ftn5"><p class="MsoFootnoteText"><font face="Calibri, sans-serif" size="2"><span style="line-height: 14px;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;line-height:115%"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align:justify;line-height:150%"><br></p></div></div>            
				]]>
        </summary>

        <id>http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2707357.html</id>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2707357.html"/>
        <published>2011-12-12T10:17:00Z</published>
        <updated>2011-12-12T10:17:00Z</updated>
        
          <author>
            <name>
              rosa valenti
            </name>
          </author>        

          </entry>
      
      <entry>

        <title type="html"><![CDATA[Gli Italiani andranno in pensione al camposanto!]]></title>
        <summary type="html">
          <![CDATA[
		  Com'è noto in questi giorni le istituzioni politiche e sindacali discutono sull'innalzamento dei contributi da versare, 40 (numero magico?), 41,42,43 anni ai fini della pensione, indipendentemente dell'età del lavoratore.&nbsp;<div>Proviamo a fare un esempio se un giovane inizia a lavorare oggi a trentotto anni (cosa assai probabile visti i tempi e sempre che riesca a trovarlo un lavoro) andrà in pensione (se sarà ancora in vita) a settantotto anni. Orbene, con questo meccanismo contributivo avremo medici, infermieri, sanitari, dipendenti pubblici nel pieno delle loro capacità intellettive e fisiche, molto attivi e dinamici!. Sfido chiunque a farsi operare da un medico ultra settantenne, o aspettare la fila interminabile con un operatore che impiegherà chissà quanto tempo per espletare l'operazione richiesta dall'utente. Per non parlare, infine, del sistema scuola-università dove terranno banco i soliti "baroni" mentre i giovani precari continueranno a manifestare davanti ai palazzi della politica!. Dunque, il lavoratore in piena età senile quando si godrà la famiglia?, quando si riposerà?, se si riposerà o farà un viaggio di sola andata verso il camposanto?. In questo scenario pittoresco mi chiedo quando i giovani nati negli anni '80 - '90 potranno lavorare?. Dimenticavo, l'Italia è la Repubblica delle banane!.<div><br></div><div>(Per i lettori, con questo post ho voluto fare insieme a voi una riflessione più realistica che giuridica, come mio solito, ma la brutalità di questi tempi necessita uno sprono delle coscienze)</div><div><br></div><div>Rosa Valenti</div></div>
				]]>
        </summary>

        <id>http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2704208.html</id>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2704208.html"/>
        <published>2011-12-01T11:24:00Z</published>
        <updated>2011-12-01T11:24:00Z</updated>
        
          <author>
            <name>
              rosa valenti
            </name>
          </author>        

          </entry>
      
      <entry>

        <title type="html"><![CDATA[Dimissioni del Governo. Analisi sulle conseguenze]]></title>
        <summary type="html">
          <![CDATA[
		  <div style="text-align: justify;">Quando si apre una crisi di governo?, quali sono i possibili scenari?, cerchiamo di capire più da vicino da un punto di vista giuridico quali sono le conseguenze che derivano dalle dimissioni.</div><div style="text-align: justify;">la crisi di governo si ha quando lo stesso perde la fiducia intercorrente con la maggioranza parlamentare (ossia con tutti quei partiti che inizialmente appoggiavano il governo), di conseguenza non è più in grado di operare poichè qualsiasi iniziativa legislativa troverebbe l'ostacolo, quindi, il diniego della maggioranza.</div><div style="text-align: justify;">in questa ipotesi vi sono due possibili scenari: la cosiddetta "mozione di sfiducia" proposta e firmata da un decimo dei componenti la Camera e votata per appello nominale e le "dimissioni volontarie o facoltative" qualora il governo non gode più dell'appoggio della sua stessa maggioranza, o comunque ha una maggioranza risicata, e decide di dimettersi. in questi casi il Capo dello Stato potrà agire nei seguenti modi: <em>respingere le dimissioni</em>, quindi invitare il Presidente del Consiglio a presentarsi alle Camere e cercare un nuovo accordo o <em>accettare le dimissioni</em>, in questo caso il governo dimissionario resta in carica (<em>prorogatio)</em>&nbsp;fino alla nomina del nuovo governo, potendo compiere gli atti di ordinaria amministrazione. Dopo questa fase i risvolti potranno essere quelli della formazione di un governo tecnico, costituito da varie compagini parlamentari, o delle elezioni anticipate.</div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;">Rosa Valenti</div>            
				]]>
        </summary>

        <id>http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2697285.html</id>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2697285.html"/>
        <published>2011-11-10T17:42:00Z</published>
        <updated>2011-11-10T17:42:00Z</updated>
        
          <author>
            <name>
              rosa valenti
            </name>
          </author>        

          </entry>
      
      <entry>

        <title type="html"><![CDATA[APPELLO]]></title>
        <summary type="html">
          <![CDATA[
		  Appello a tutti i deputati, senatori, ex deputati ed ex senatori che godono del vitalizio, consiglieri regionali, presidenti di Regione, dirigenti dei C.D.A, manager di società a partecipazione statale, abbassatevi lo stipendio e il &nbsp;vitalizio del 70%, perchè NOI ITALIANI non possiamo pagare per voi!!!<div>Date un segnale ad un Paese dilaniato dalla crisi!</div><div>&nbsp;</div><div>Rosa Valenti<br><div><br></div></div>
				]]>
        </summary>

        <id>http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2694216.html</id>
        <link rel="alternate" type="text/html" href="http://rosavalenti.ilcannocchiale.it/post/2694216.html"/>
        <published>2011-11-02T10:54:00Z</published>
        <updated>2011-11-02T10:54:00Z</updated>
        
          <author>
            <name>
              rosa valenti
            </name>
          </author>        

          </entry>
      
</feed>

