lo Stato, in determinate ipotesi, è solito intervenire con dei meccanismi a sostegno e a tutela del reddito dei lavoratori che per cause a loro non imputabili si trovano privi di lavoro. Si tratta degli ammortizzatori sociali, strumenti che servono per “ammortizzare” una situazione di disagio economico, uno fra tutti è il ricorso, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU), (D.LGS n.81/2000) o delle varie sottospecie ( si pensi ai Cantieri di Servizio). Il rapporto giuridico che si instaura tra la Pubblica Amministrazione e i lavoratori utilizzati in attività socialmente utili non configura un rapporto di lavoro, infatti, i lavoratori ricevono un assegno mensile erogato dall’INPS. Secondo costante giurisprudenza i lavoratori socialmente utili non costituiscono un “servizio effettivo” prestato con rapporto d’impiego, essi, infatti, traggono origine dai motivi assistenziali,danno luogo ad impegni lavorativi precari. (Consiglio di Stato, sent.31/08/2004, n.5726; 30/06/2004, n.4941; 09/06/2004, n. 3637; 24/05/2004, n.3384).I lavoratori socialmente utili, servono a tamponare una situazione di disagio sociale a carattere strettamente temporaneo, tuttavia, il ricorso degli stessi si è reiterato nel tempo, tanto da determinare una crescente precarietà nonché l’illusione in seno ai lavoratori di un possibile inserimento (anche attraverso altri meccanismi) presso gli enti utilizzatori.
Il legislatore dovrebbe porre in essere una riforma del mercato del lavoro che miri ad abrogare le varie forme di precariato e a creare nuovi posti di lavoro,perché questi strumenti aumentano la spesa pubblica ed incrementano la disoccupazione.
RosaValenti