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rosavalenti Riflessioni giuridiche e politiche
22 dicembre 2011

Sull'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (L.20 Maggio 1970,n.300)

Prima di procedere ad un'analisi dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, appare utile fornire un quadro analitico delle fasi che precedono l'applicazione della norma de qua.
La L. 183/2010 "collegato al lavoro" (art.32), ha riformulato i primi due commi dell'art. 6 della L.604/1966, delineando un nuovo sistema di impugnazione da applicare a tutti i casi di invalidità del licenziamento.
Il lavoratore, nel termine di decadenza di 60 giorni della ricezione della comunicazione dei motivi, se questi non sono contestuali al licenziamento, deve impugnare il licenziamento con qualsiasi atto scritto anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la sua volontà.
Nella fase giudiziale, qualora il giudice dichiari l'illegittimità del licenziamento dovrà valutare quale forma di tutela applicare, a seconda delle dimensioni dell'azienda, specificamente se applicare la tutela reale (art. 18 Statuto dei Lavoratori) o la tutela obbligatoria (art.8 L. 604/1966). Con quest'ultima forma di tutela il datore di lavoro viene condannato a riassumere il lavoratore entro 3 giorni oppure a risarcire il danno da questi patito, versandogli un'indennità compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. La scelta tra riassunzione o indennità spetta al datore.
Diversamente, allorquando il giudice dichiara inefficace il licenziamento ovvero ne dichiari la nullità ordina al datore di lavoro di reintegrare (riassumere) il lavoratore nel posto di lavoro e liquida, altresì, un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione nonchè al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione.
Conclusivamente, la scelta operata dall'organo giudicante tra le due forme di tutela (reale ed obbligatoria) tiene conto preliminarmente delle dimensioni aziendali (numero dei dipendenti) difatti se un'azienda occupa più di 15 dipendenti il giudice sarà propenso per l'applicazione della tutela reale, facendo salvo quanto è disposto dall'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.
Nella temuta ipotesi di modifica dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, se verrà operata a danno dei lavoratore, verrà compromessa la possibilità della reintegrazione e della tutela risarcitoria con tutte le conseguenze di legge.
Rosa Valenti

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La dott.ssa Rosa Valenti ha conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza, con un tesi dedicata alla legge elettorale del 2005. E' giurista, tecnico politico libero professionista (Questo blog è protetto dalle norme che regolamentano il diritto d'autore, qualora terzi facciano uso dei contenuti presenti nello stesso si prega di contattare l'autrice del blog per richiedere la relativa autorizzazione). Per informazioni contattare: valentirosa@gmail.com "C'è una differenza sostanziale tra l'essere un politico e l'essere uno statista. Finora non ne ho conosciuto qualcheduno". Rosa Valenti.