A norma degli articoli 822 comma 2 e 826 comma 2 codice civile, appartengono al demanio dello Stato gli immobili riconosciuti di interesse storico, artistico, archeologico, paleontologico, paletnologico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo. I beni che fanno parte del demanio pubblico sono inalienabili, specificamente, non possono formare oggetto di vendita nei confronti dei terzi, se non per concessione amministrativa, "la PA ( Pubblica amministrazione) vanta un diritto di prelazione (art. 31 l. n.1089 del 1939) con riguardo all'alienazione di beni fra privati con valore artistico/storico comporta l'acquisizione coattiva del bene ed il suo assoggettamento al regime del demanio pubblico, ai sensi degli artt.822 e 824 c.c." (Cass., Sez. III, 21 Giugno 1995, n. 7020). Nel momento in cui, invece, viene in rilievo una condotta criminosa atta ad impossessarsi di un bene di interesse archeologico, storico e simili si integra il reato di furto archeologico, tale reato originariamente disciplinato dall'art. 67 della legge 1089/1939, poi modificata dal testo unico in materia di beni culturali ed ambientali dall'art. 125 del D.lgs n.490 del 1999, infine, attualmente regolamentato dall'art. 176 del d.lgs n.42 del 2004 del codice dei beni culturali e del paesaggio, prevede la reclusione fino a tre anni e la multa da euro 31 a 516,50 per chiunque si impossessa dei beni culturali appartenenti allo Stato. Recente giurisprudenza ha affermato che " il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati. Tali oggetti, invero, sono di proprietà dello Stato sin dalla loro scoperta e il loro impossessamento, sia che provenga da scavo che da rinvenimento fortuito è previsto dalla l. n.1089 del 1939 come delitto punito con la stessa pena comminata per il furto" (Cass.Pen. 01/02/2005, n. 12618).
Pertanto, per il reato di furto archeologico si applica la normativa prevista dal codice per i beni culturali, mentre gli artt. 624 - 625 c.p. (furto circostanze aggravanti) sono ricavati ai fini dell'applicazione della pena.
Rosa Valenti